2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA
CELEBRIAMO QUESTA RICORRENZA RICORDANDO ALCUNI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CHE SEMBRANO DIMENTICATI.
Art. 1°
L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei modi previsti dalla costituzione.
Art. 2°
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3°
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E’ compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini , impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Art. 11°
L’ Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, consente in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 52°
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, ne l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica.
Art. 78°
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art.80°
Le Camere autorizzano con legge, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.