Sembra assurdo in un periodo di imbarbarimento e di mancanza di rispetto dei più naturali doveri sociali, in Italia e in alcuni paesi europei, che si giunga a parlare di “presunzione di innocenza”, scordandosi della”presunzione di colpa”. “Presunzione di innocenza” utile a chi si può permettere
eccellenti avvocati difensori, ma non ha significato per il briccone italiano o straniero che vive stentatamente nel maleaffare ed è difeso o da avvocato d’ufficio, o da avvocati minimi.La presunzione di innocenza da sola invoca un altro elemento necessario per la sua applicazione e che rende il processo equilibrato: è la rapidità del giudizio fra sentenza di primo grado e sentenza di appello, che non può superare l’anno e sopratutto che detto periodo il giudicato se condannato, sia agli arresti domiciliari o in carcere. Come si vede cose ben lontane dalla realtà italiana della durata dei processi. La migliore garanzia per la "presunzione di innocenza" è solo la rapidità dei processi, elemento che si deve perseguire ad ogni costo, semplificando procedure perditempo nei processi, e informatizzando lo stesso processo.
Ne segue che il condannato assolto in appello può recuperare il suo buon nome e la sua estraneità ai fatti imputatigli prima che si scordino le accuse che lo hanno colpito.
Per quanto riguarda il condannato in prima e seconda istanza si dovrà rispettare la concezione di una pena rieducativa, per la quale occorrono tre elementi base:
--la certezza che il condannato sconti per intero la pena e quindi la cancellazione,se non per fatti eccezionali, di permessi e riduzioni di pena (non a caso la Costituzione affida al solo Presidente della Repubblica la possibilità di un condono);
--la garanzia che la pena venga scontata in luoghi che rispettino la personalità umana (quindi celle individuali, tempi di impegno in studi o in lavori scelti dal condannato per prepararlo a ritornare nella società con una professionalità, ecc) ;
--gestire il collocamento nei vari carceri per categorie di reati e di pene comminate, impedendo che soggetti più violenti e più ricchi assumano il comando dei carcerati.
Se si vuole veramente fermare l’uso della violenza, dalle baby gang alla violenza per futili motivi o agli uxoricidi o alle molestie via web o telefoniche o di piazza, occorre che la pena sia veramente per il tempo previsto riduttiva della libertà individuale e momento di rimeditazione e di crescita dell’autocritica e del rafforzamento della propria volontà nel condannato. Altrimenti la violenza individuale si sopvraporra alla legge e si invocherà prima o poi un falso salvatore.
Pensare a forme di pena che non privino della libertà individuale è uno sbaglio perché la pena è comminata perché il soggetto non ha saputo rispettare, per ragioni molteplici da analizzare, il patto sociale, libertà e doveri su cui si fonda qualsiasi società fin dai tempi dei tempi.
